Compenso SIAE per copia privata di fonogrammi e videogrammi ex L 633/1941 (Diritto d’autore)
E’ stato pubblicato sabato scorso su GU n. 54 del 6-3-10 il Comunicato con cui il Ministero per i beni e le attività culturali dà avviso pubblico circa il compenso biennale per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e di videogrammi, determinato con proprio Decreto 30 dicembre 2009 emanato ai sensi dell’art. 71-septies L n. 633/1941 e ss. modificazioni (Diritto d’autore) e disponibile nei siti internet www.beniculturali.it e www.siae.it.
La finalità del provvedimento consiste nel recepire la disposizione di cui al comma 2 del citato art. 71-septies, introdotto come è noto con DLGS n. 68/2003 e ss. modificazioni (Attuazione direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi), fissando in apposito “allegato tecnico” i nuovi importi da applicare nei confronti dei fabbricanti e degli importatori per le c.d. “memorie di massa”.
eccone uno stralcio:
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all’articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa
Si tratta dunque di un compenso per copia privata, da corrispondere tramite la SIAE agli autori ed editori, che riguarda tra l’altro non solo i supporti DVD – € 0,41 ogni 4,7 Gb, aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore – ma anche le chiavette USB/USB Stick, con la proporzionalità di seguito rappresentata a titolo esemplificativo.
Compenso per Gigabyte | Capacità |
€ 0,00 | da 0 fino a 256 Mb |
€ 0,10 | da >256 Mb fino a <4 Gb |
€ 0,09 | 4 Gb e oltre |
Il compenso in esame è dovuto in misura fissa per le operazioni eseguite tramite computer recanti masterizzatore residente (€ 2,40) o sprovvisti di masterizzatore (€ 1,90), nonché mediante apparecchi di telefonia mobile (c.d. cellulari) che permettano di memorizzare od eseguire opere audiovisive tutelate dalla citata legge sul diritto d’autore.
Il decreto ministeriale all’articolo 3 dell’allegato tecnico esclude espressamente il “doppio prelievo” per gli apparecchi con memoria o hard disk fissi, in relazione ai quali è dovuto il solo compenso per copia privata commisurato all’effettiva capacità di registrazione.
In base al successivo articolo 4 la SIAE (Società italiana degli autori ed editori) potrà adottare, d’intesa con i soggetti obbligati a corrispondere il compenso o con le rispettive associazioni di categoria, una serie di Protocolli ad hoc tesi a garantire un’efficace applicazione delle nuove disposizioni ed eventuali esenzioni per talune fattispecie (ad es. l’uso professionale di apparecchi o supporti).
Il Ministro, al fine di recepire eventuali osservazioni sollecitate dal progresso tecnologico, ha proposto di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Tavolo tecnico di confronto e di monitoraggio tra le Pubbliche Amministrazioni coinvolte e le Associazioni di categoria rappresentative degli interessi dei titolari di diritti e dei produttori di apparecchi e supporti, nonché la stessa SIAE.