ReAct, da CROSSHUB un aiuto concreto alle imprese.

Si sente tanto parlare di aiuti alle imprese, di agevolazioni, di finanziamenti, di smart working. Molte di queste iniziative sono lodevoli, anche se spesso risultano di difficile raggiungimento o a volte, …

Le fake-news, spiegate semplicemente.

Un fenomeno osservato e stranamente non combattuto come si dovrebbe facendo perdere la credibilità dell’intero comparto. Vediamone, forse, il perché. Tutti noi oramai ci imbattiamo in notizie di dubbia provenienza, pubblicate …

Navigare in sicurezza filtrando il Malware e contenuti per Adulti alla fonte, si può.

Oggi vi spiego il funzionamento del DNS di Cloudflare, il “famoso” 1.1.1.1 Innanzi tutto, occorre una breve spiegazione di cosa sia un “DNS”. I server (siti web, posta elettronica ecc) sono …

Tutti noi acquistiamo e riceviamo pacchi dai corrieri, ma non tutti sono a conoscenza della normativa del Codice Civile che regolamenta il trasporto di cose.

Chiariamoci le idee per evitare danni ed arrabbiature inutili:

Il trasporto di beni è regolamentato dal Codice Civile che chiarisce alla parti le relative responsabilità.

In caso di acquisti a distanza, ad esempio, pochi sanno che il Venditore non è responsabile di un eventuale danno da trasporto, perchè il suo obbligo si estingue consegnando la merce al Vettore.

 

Infatti il codice civile all’articolo 1510 chiarisce:

“Art. 1510 Luogo della consegna
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).”

Quindi, il venditore una volta consegnato il bene può non essere coinvolto in un eventuale danno. Il consiglio è quindi di

SCEGLIERE VENDITORI CHE ASSICURANO LA MERCE TRASPORTATA

Ma basta assicurare la spedizione? purtroppo no.

Infatti, se al momento della ricezione del pacco non si appone la firma scrivendo di proprio pugno “RISERVA DI CONTROLLO INTERNO”, indicando eventualmente lacerazioni o danni nell’imballo, si perde ogni diritto ad ottenere l’eventuale rimborso assicurativo.

Questo perchè il Codice Civile all’articolo all’Art. 1698 chiarisce che l’accettazione del pacco “SENZA RISERVE”  presuppone che il pacco sia stato ricevuto integro e senza vizi o danni:

“Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni – TITOLO TERZO. Dei singoli contratti – CAPO OTTAVO. Del trasporto – SEZIONE TERZA. Del trasporto di cose

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. “

 

Quindi, ripilogando:

A) scegliete trasporti assicurati per il 100% del valore;

B) FIRMATE SEMPRE CON RISERVA la ricevuta. Se il Corriere si rifiuta, non accettate il pacco, il venditore farà pressione sul Corriere affinchè ripassi dal Cliente per la consegna ed accetti la firma con Riserva, perchè come abbiamo letto è un diritto di Legge.

 

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